Continua la nostra rubrica dedicata all’Educazione Civica, con l’articolo di oggi incentrato sulla trattazione del Parlamento: l’organo dello Stato che esercita il potere legislativo, ovvero il potere di fare le leggi.
In generale il parlamento (in alcuni Stati chiamato con altri nomi, come: Dieta, Congresso, Assemblea nazionale, Assemblea federale e altri ancora) è un organo complesso di uno Stato, costituito essenzialmente da uno o più organi collegiali di tipo assembleare (detti camere), la cui funzione principale, sebbene non sia l’unica, è l’esercizio del potere legislativo ovvero l’emanazione delle leggi secondo gli articoli stabiliti dalla relativa Costituzione.
Il parlamento rappresenta quindi l’organo principale di una democrazia rappresentativa.
Il Parlamento Italiano
Il Parlamento nella Repubblica Italiana, così come negli altri stati democratici, è un organo rappresentativo del popolo, poiché da esso vengono eletti i membri.
È caratterizzato da una una struttura bicamerale, essendo formato dalla Camera dei Deputati, e dal Senato della Repubblica (vedi articolo precedente sulla separazione dei poteri).
Le due camere sono organi del tutto distinti ma hanno uguali poteri, per tale motivo il funzionamento del parlamento italiano è chiamato: “bicameralismo perfetto”.
I membri di entrambe le Camere sono eletti a suffragio universale dai cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età, cioè 18 anni.
Difatti, con la modifica apportata all’articolo 58, comma 1, della Costituzione dalla Legge costituzionale del 18 ottobre 2021, n. 1, che ha soppresso il preesistente limite minimo dei 25 anni di età, i 18enni possono votare anche per il Senato della Repubblica.
Il Suffragio Universale si contrappone al Suffragio Ristretto, che può essere fondato sul censo (suffragio censitario), sul sesso (suffragio maschile, perché il diritto di voto non è riconosciuto alle donne) o sul grado d’istruzione.
Composizione del Parlamento
La Camera dei Deputati, con sede a Palazzo Montecitorio a Roma, è formata da 400 membri, detti “deputati”, mentre il Senato della Repubblica (chiamato anche più semplicemente come “Senato” con sede nella capitale a Palazzo Madama) è formato da 200 membri, detti “senatori”.
Il numero dei deputati e dei senatori è stato deciso da una legge costituzionale del 19 ottobre 2020 n. 1, con la quale i deputati diminuirono da 630 a 400, e i senatori da 315 a 200.
Ai senatori eletti vanno aggiunti i senatori a vita, che sono tutti gli ex presidenti della Repubblica, e quelli nominati dal Presidente della Repubblica in carica, in numero massimo di 5, tra cittadini che essendo riusciti a distinguersi per meriti speciali abbiano dato lustro allo Stato Italiano in campo sociale, artistico, e scientifico.
I parlamentari eleggibili (si parla in tal caso di elettorato passivo) candidati alla carica di deputato devono avere 25 anni compiuti, mentre i candidati alla carica di senatore devono avere compiuto 40 anni.
Il periodo, durante il quale il Parlamento rimane in carica è chiamato “Legislatura”; la Legislatura attualmente in corso è la XIX del Parlamento Italiano, in carica dal 13 ottobre di quest’anno.
L’assenza di vincolo di mandato
Secondo l’art. 67 della Costituzione della Repubblica: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”.
In pratica i membri del parlamento italiano esercitano la loro funzioni in modo non vincolato né verso il partito al quale apparteneva quando si era candidato, né verso il programma elettorale, né verso gli elettori che, votandolo, gli avevano permesso di essere eletto a una delle due Camere.
L’articolo 67 della Costituzione fu scritto e concepito per garantire la massima libertà di espressione ai membri del Parlamento.
Le commissioni parlamentari
In ogni camera sono presenti le commissioni parlamentari: organi formati da parlamentari in proporzione alle forze politiche presenti in parlamento.
Le commissioni possono essere straordinarie se create di volta in volta al fine di indagini su fenomeni di particolare gravità, o permanenti, e in questo caso hanno competenza specifica su una determinata materia (Difesa, Giustizia, Esteri, ecc.).
La funzione legislativa del parlamento italiano
La più importante delle funzioni del Parlamento è quella legislativa: le due camere svolgono questa funzione separatamente, e per l’approvazione di una legge è necessario il voto favorevole di entrambe.
Le deliberazioni relative all’approvazione di una legge sono valide se al momento della votazione in aula c’è la maggioranza dei componenti dell’assemblea, ovvero il Numero legale.
Di solito le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, a meno che non sia prescritta dalla costituzione un’altra maggioranza.
Gli altri tipi di maggioranza sono:
- la maggioranza semplice o relativa che consiste nel voto favorevole della metà più uno dei votanti, senza gli astenuti;
- la maggioranza assoluta che consiste nel voto favorevole della metà più uno dei componenti, indipendentemente dai presenti e dagli astenuti;
- le maggioranze qualificate che consistono nel voto favorevole maggiore alla metà più uno. Sono previste in casi eccezionali, e possono essere i 2/3 o 3/5 dei presenti o dei componenti.
Il processo per formare una legge è molto lungo, e prende il nome di Iter Legis (procedimento legislativo), esso prevede diverse fasi.
La prima fase è l’iniziativa, che consiste nella presentazione di una proposta di legge.
Tale iniziativa può appartenere:
- a ciascun membro del parlamento;
- al Governo;
- al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
- ai cittadini con una raccolta di almeno 50.000 firme;
- a ciascun consiglio regionale.
La proposta di legge viene esaminata poi dalla commissione legislativa competente che fa una relazione da consegnare successivamente alla camera di appartenenza.
Dopo questa fase la proposta di legge viene esaminata, e approvata articolo per articolo, e poi anche nella sua globalità dalla prima camera. Una volta approvata viene inviata all’altra camera che a sua volta deve discuterla e approvarla.
Se la proposta di legge è approvata da entrambe le camere allora si passa alla promulgazione che è l’atto con cui il Presidente della Repubblica firma la legge, il quale ha la possibilità, per una sola volta, di rinviare la legge e in questo caso si parla di veto sospensivo, in tal caso le due camere devono riesaminare la legge.
Dopo che la legge viene firmata questa viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, per permettere a tutti i cittadini di farla conoscere. Però poiché questo procedimento è molto lungo, per alcuni disegni di legge urgenti esiste una procedura meno articolata: l’iter abbreviato.
L’iter abbreviato prevede che la commissione competente per materia approvi la proposta articolo per articolo lasciando alle camere la votazione globale. Inoltre, per alcune leggi di poca importanza alla votazione provvedono le stesse commissioni.
Questa procedura non è però concessa per alcune leggi importanti, cioè: le leggi costituzionali; le leggi elettorali; i decreti legislativi; la ratifica dei trattati internazionali; l’approvazione dei bilanci e consuntivi.
La modifica eventuale della Costituzione
Al Parlamento compete anche l’eventuale modifica della Costituzione, la quale però è limitata.
Per modificare la Costituzione il Parlamento deve svolgere un procedimento più complesso dell’iter legis, infatti la proposta deve essere approvata due volte da entrambe le camere, e nella seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta.
Le inchieste parlamentari, e la funzione di controllo
Altre funzioni del parlamento sono le inchieste parlamentari, e la funzione di controllo nei confronti del governo e dei ministri.
La funzione di controllo avviene attraverso l’interrogazione che prevede una semplice domanda al governo, con l’interpellanza che è una domanda scritta al governo su determinate situazioni, e prevede una risposta; la mozione che promuove un dibattito da parte delle camere su un determinato argomento.
Termina con una votazione, e se approvata, produce effetti sul governo. Le mozioni più importanti sono le mozioni di fiducia che se approvate costringono il governo a dimettersi.
Poi, tra le altre funzioni del parlamento, figurano le inchieste parlamentari che consentono di procedere ad indagini su materie di pubblico interesse.
Infine, in alcuni casi il Parlamento si riunisce in seduta comune precisamente per:
- le elezioni del Presidente della Repubblica, che avvengono ogni 7 anni; all’elezione partecipano anche i delegati in rappresentanza delle 20 regioni italiane;
- per le elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura – Al parlamento spetta il compito di eleggere cinque giudici ordinari della Corte Costituzionale;
- per mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica nel caso egli commetta reati di tradimento, e attentato alla costituzione.
Immunità parlamentare
I membri del parlamento godono dell’immunità parlamentare: in pratica i parlamentari, secondo l’art. 68 della Costituzione, non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse, e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, inoltre, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
La descrizione delle funzioni svolte dal parlamento terminano qui; sperando di essere stati abbastanza esaustivi, vi diamo appuntamento per la prossima settimana con un altro articolo dedicato ai sistemi elettorali, che data l’ampiezza della tematica, richiede una trattazione, a nostro parere, a parte.
Fonte notizia
www.newsicily.it parlamento-l-organo-che-esercita-il-potere-legislativo