Continua con questo articolo l’approfondimento della Corte dei Conti, che riguarda gli uffici centrali e regionali.
Come è già stato specificato nell’articolo della settimana scorsa la Corte dei Conti è presente su tutto il territorio nazionale.
Gli uffici delle sezioni centrali hanno sede a Roma, quelli delle sezioni regionali nei capoluoghi di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Le sezioni regionali della Corte dei Conti
Presso le 15 Regioni a Statuto Ordinario1 sono presenti la Sezione giurisdizionale e la Sezione di controllo quali organi territoriali di giurisdizione contabile, nonché la Procura Regionale.
Nelle Regioni a Statuto Speciale2, invece, è presente una configurazione autonoma.
- Trentino-Alto Adige – Le Sezioni Riunite hanno sede a Trento/Bolzano, seguendo l’alternanza delle adunanze del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 15 luglio 1988 n. 305, come modificato dal D.lgs 14 settembre 2011 n. 166.
- Friuli-Venezia Giulia – con Sezione giurisdizionale, Procura Regionale, Sezione regionale di controllo con sede a Trieste e con un ulteriore ufficio distaccato ad Udine.
- Sardegna – con Sezione giurisdizionale, Procura Regionale, Sezione regionale di controllo e Sezioni Riunite con sede a Cagliari.
- Sicilia – con Sezione giurisdizionale, Procura Regionale, Sezione regionale di controllo, Sezione giurisdizionale d’appello, Procura Generale d’appello e Sezioni Riunite con sede a Palermo.
Uffici centrali della Corte dei Conti con funzione di controllo
Per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni di controllo la Corte dei Conti si avvale dei seguenti uffici centrali:
- Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello stato.
- Sezione delle autonomie.
- Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati.
- Sezioni riunite in sede di controllo – Presiedute dal Presidente della Corte dei conti.
- Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello stato.
- Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali.
- Sezione di controllo sugli enti.
- Collegio del controllo concomitante.
La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello stato
Questa sezione è competente all’esame in sede collegiale degli atti deferiti dagli Uffici del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato.
Per la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza, ai sensi dell’art.3, comma 3, del Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modifiche, è competente l’Adunanza generale, presieduta dal Presidente della Corte, e composta da tutti i Magistrati della Sezione centrale, integrata dai Consiglieri delegati delle Sezioni regionali di controllo.
La Sezione è costituita da sei Uffici di controllo, ognuno dei quali è diretto da un Consigliere delegato, coadiuvato da Magistrati istruttori, e da una Struttura di supporto che fa capo ad un Funzionario preposto.
- Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’interno e del Ministero della Difesa.
- Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze.
- Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero del turismo.
- Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica.
- Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Sezione delle autonomie
La Sezione delle Autonomie è espressione delle Sezioni regionali di controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
Riferisce al Parlamento, almeno una volta l’anno, sugli andamenti complessivi della finanza regionale, e locale per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane, e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno, e ai vincoli che derivano dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, anche sulla base dell’attività svolta dalle Sezioni regionali.
Esamina a fini di coordinamento ogni tema e questione che rivesta interesse generale o che riguardi le indagini comparative su aspetti gestionali comuni a più Sezioni regionali.
La Sezione delle Autonomie è presieduta dal Presidente della Corte dei conti ed è composta da due Presidenti di Sezione che lo coadiuvano, nonché dai Presidenti delle Sezioni regionali di controllo e da magistrati, nel numero stabilito dal Consiglio di Presidenza.
Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati
Tale sezione esercita il controllo preventivo sulla legittimità, e la regolarità dei contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza o la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
Sui medesimi contratti esercita altresì il controllo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione.
Svolge il controllo preventivo di cui all’articolo 42, comma 3-bis, del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5.
Uffici centrali della Corte dei Conti con funzione deliberante e consultiva
La funzione deliberante e consultiva della Corte dei Conti è svolta dai seguenti uffici, entrambi presieduti dal Presidente:
- Sezioni riunite in sede deliberante.
- Sezioni riunite in sede consultiva.
Uffici centrali della Corte dei Conti con funzione giurisdizionale
Gli uffici della Corte dei Conti che svolgono la funzione giurisdizionale sono:
- Ufficio del ruolo generale dei giudizi di appello.
- Sezioni riunite in sede giurisdizionale.
- Sezione I giurisdizionale centrale di appello.
- Sezione II giurisdizionale centrale di appello.
- Sezione III giurisdizionale centrale di appello.
Ufficio del Ruolo Generale dei giudizi di appello
L’ufficio del ruolo generale dei giudizi d’appello cura gli adempimenti di segreteria e di cancelleria relativi alle impugnazioni (di cui al comma 1 dell’art. 31 Deliberazione n.1 /2010), fino all’assegnazione dei giudizi, con decreto del Presidente della Corte, a ciascuna sezione centrale.
Per tali giudizi il numero di repertorio del ruolo generale, a carattere progressivo, costituisce elemento di identificazione del procedimento nel successivo svolgimento del giudizio.
La Procura Generale
La Procura Generale si compone del Procuratore Generale, del Procuratore Generale Aggiunto, di altri magistrati addetti alle funzioni, del dirigente e del personale amministrativo svolgente funzioni di supporto.
Presso la Sezione giurisdizionale d’appello della regione Sicilia funziona ed opera un ufficio distaccato della Procura Generale, cui è preposto un Consigliere.
Il Procuratore Generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza territoriale in fase istruttoria, l’attività dei procuratori regionali.
Tutti i magistrati operanti presso la Procura Generale assolvono funzioni requirenti nei giudizi di responsabilità in grado di appello.
Essi svolgono, altresì, funzioni relative a:
- ricorsi proposti innanzi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”, ai sensi dell’art. 111, ultimo comma, della Costituzione;
- giudizi innanzi le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, aventi ad oggetto conflitti di competenza, questioni di massima deferite dalle Sezioni giurisdizionali d’appello, dal Presidente della Corte dei conti, ovvero a richiesta del Procuratore generale;
- giudizi in unico grado innanzi le Sezioni Riunite in speciale composizione, aventi ad oggetto ricorsi in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali; di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT; di certificazione dei costi dell’accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche; di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali; nelle materie di contabilità pubblica e nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo; nelle materie ulteriori attribuite dalla legge;
- innanzi le Sezioni giurisdizionali centrali: giudizi di responsabilità in grado di appello, giudizi ad istanza di parte e come “parte” pubblica interveniente a tutela dell’interesse della legge, giudizi di conto a carico di “agenti contabili”, giudizi pensionistici tramite proposizione di eventuale “ricorso nell’interesse della legge”;
- innanzi le Sezioni riunite in sede di controllo: giudizio annuale di parificazione del Rendiconto generale dello Stato;
- adunanze delle Sezioni Riunite in sede deliberante, di controllo, consultiva e di referto a Governo e Parlamento.
Termina qui la trattazione della Corte dei Conti, iniziata una settimana fa; sperando di essere riusciti a suscitare il vostro interesse, non ci resta che darvi appuntamento al prossimo martedì, 31 gennaio, per esaminare un altro organo di rilevo costituzionale: il Consiglio Supremo di Difesa.
A presto.
Fonte notizia
www.newsicily.it corte-dei-conti-gli-uffici-centrali-e-regionali