Torna oggi, come ogni martedì il nostro consueto appuntamento settimanale con la rubrica dedicata all’educazione civica, per descrivere un organo di rilevanza costituzionale: il Consiglio Supremo di Difesa.
Previsto dall’Art. 87 della Costituzione, Il Consiglio Supremo di Difesa è preposto all’esame dei problemi generali di carattere politico e tecnico attinenti alla sicurezza e alla difesa nazionale.
Il Consiglio Supremo di Difesa è stato istituito con la legge 28 luglio 1950, n. 624 (la norma ora abrogata è stata ricompresa, senza modifiche, nel Codice dell’Ordinamento Militare – Decreto Legislativo del 15 marzo 2010, n. 66), e successivamente disciplinato nelle sue modalità organizzative e funzionali attraverso delle specifiche norme.
Composizione del Consiglio Supremo di Difesa
Il Consiglio Supremo di Difesa è composto da:
Il Presidente della Repubblica – che lo presiede (vedi articolo sul Capo dello Stato).
Il Presidente del Consiglio dei ministri.
dai Ministri:
per gli affari esteri,
dell’interno,
dell’economia e delle finanze,
della difesa,
dello sviluppo economico.
dal Capo di stato maggiore della difesa.
Alle riunioni del Consiglio Supremo di Difesa partecipano, per prassi:
il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
il Segretario generale della Presidenza della Repubblica,
il Segretario del Consiglio supremo di difesa.
A seconda delle circostanze e della materia trattata, inoltre, possono essere chiamati a prendere parte alle riunioni anche altri ministri, i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, il Presidente del Consiglio di Stato, nonché ulteriori soggetti e personalità in possesso di particolari competenze in campo scientifico, industriale ed economico, nonché esperti in problemi militari.
Le riunioni avvengono, abitualmente, nella Sala degli Arazzi di Lille nel Palazzo del Quirinale.
Le funzioni
Il Consiglio Supremo di Difesa è il principale strumento attraverso il quale il Capo dello Stato acquisisce conoscenze circostanziate degli orientamenti del Governo in materia di sicurezza e difesa, in modo da poter svolgere adeguatamente il complesso ruolo di equilibrio e garanzia attribuitogli dalla Costituzione.
Più in generale, il Consiglio costituisce sede istituzionale permanente per la discussione e l’approfondimento multidisciplinare delle problematiche relative alla sicurezza, ed alla difesa.
Le attività condotte nel suo ambito, e quelle che da esse conseguono, concorrono a porre i suoi componenti nelle condizioni di esercitare, in sinergia, i rispettivi ruoli istituzionali.
In altri parole, il Consiglio è uno strumento di dialogo e di confronto preventivo tra i responsabili dell’indirizzo politico in materia di difesa nazionale: attraverso esso i suoi componenti possono concorrere a definire criteri per il migliore esercizio delle rispettive singole competenze.
Le modalità organizzative
Al Presidente della Repubblica competono: la convocazione del Consiglio Supremo di Difesa, la definizione dell’ordine del giorno, e la presidenza delle sedute.
Sulla base di quanto previsto dal citato Decreto Legislativo n. 66 del 2010, il Consiglio Supremo di Difesa viene convocato dal Presidente della Repubblica almeno due volte l’anno, con un ordine del giorno che tiene conto anche delle indicazioni fornite dall’organo stesso, ovvero dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La notizia della convocazione di una riunione, e del relativo ordine del giorno è diffusa con un apposito comunicato stampa della Presidenza della Repubblica.
Gli esiti dei lavori del Consiglio Supremo della Difesa sono riportati nei verbali delle riunioni, riservati ai suoi componenti, che includono anche gli eventuali documenti esaminati.
I principali elementi caratterizzanti tali esiti sono sintetizzati nel comunicato stampa finale diffuso al termine di ogni riunione dalla stessa Presidenza della Repubblica.
Nelle attività svolte dal Consiglio Supremo di Difesa, assume un ruolo fondamentale il Segretario, nominato dal Consiglio medesimo su proposta del Presidente della Repubblica, d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri.
Il segretario, infatti, è preposto ad assolvere varie funzioni: dalla preparazione delle attività, al collegamento con gli staff dei vari ministeri interessati ai lavori, all’elaborazione del verbale di riunione ed all’attuazione delle delibere.
Per assolvere ai suoi compiti, il Segretario si avvale della Segreteria del Consiglio supremo di difesa, che costituisce una struttura del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
La normativa di riferimento
Il quadro normativo di riferimento direttamente o indirettamente afferente al Consiglio Supremo di Difesa comprende, a parte il già citato Art. 87 della Costituzione, principalmente le fonti seguenti:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 – concernente l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’Art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
protocollo di intesa siglato in data 26 luglio 2000 – tra il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, ed il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Decreto Legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell’ordinamento militare;
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 , n. 90 – Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’Art. 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246;
Decreti di organizzazione interna della Presidenza della Repubblica.
Si chiude con quest’articolo il capitolo della nostra rubrica incentrato sugli organi di rilievo costituzionale.
Sperando di essere riusciti a suscitare il vostro interesse, non ci resta che rinnovare il nostro appuntamento fra sette giorni, per l’apertura di un nuovo capitolo riguardante gli enti locali, a cominciare dalle Regioni.
A presto.
Fonte notizia
www.newsicily.it consiglio-supremo-di-difesa