È la compagnia assicurativa che,
valutata la richiesta del danneggiato, liquida il risarcimento ed il procedimento si conclude. Se la richiesta
ha esito negativo, l’unica via per il risarcimento è quella
giudiziale, civile ovvero penale se sono stati commessi reati ex art. 589 - 590c.p., costituendosi parte civile.
Sarà previsto
un indennizzo direttonel caso di sinistro fra veicoli identificati ed assicurati al tempo del fatto, per i danni ai loro conducenti -
se di lieve entità- e alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato.
Il “risarcimento diretto” ex art. 149 codice assicurazioni, è una
procedura semplificatache permette di accorciare i tempi per la liquidazione del danno; questa procedura prevede che i danneggiati possano ottenere il risarcimento
rivolgendo la richiesta al proprio assicuratore(e non a quello del danneggiato) che anticiperà la somma.
L’assicuratore richiederà poi il rimborso all’assicurazione del responsabile. La richiesta avanzata dal danneggiato deve riportare una ricostruzione documentata e sottoscritta del sinistro.
Completata l’istruttoria, se l’assicurazione lo riterrà opportuno, offrirà il risarcimento al danneggiato; potrà altresì ritenere
di non fare alcuna offerta.
In questo caso al danneggiato
non resta che intraprendere le vie legalimediante la c.d. “azione diretta”
nei confronti della propria assicurazione.
È escluso un risarcimento diretto se dal sinistro derivano
lesioni gravio la morte del conducente e danni fisici o materiali al terzo trasportato; questi dovrà ricorrere
ad una procedura diversa.
Per le ipotesi escluse dal meccanismo di risarcimento diretto è previsto
il procedimento ordinario. Nell’immediatezza del sinistro, i proprietari dei veicoli coinvolti sono tenuti a denunciare il fatto alle proprie compagnie assicurative sottoscrivendo
il modulo CAI.
Il danneggiato deve però richiedere il
risarcimento del danno patrimonialederivato dal sinistro all’assicurazione del responsabile, fermo che i veicoli coinvolti siano coperti dalla polizza assicurativa. L’assicurazione del responsabile, completata l’istruttoria, comunicherà con motivazione se riterrà di fare un’offerta di risarcimento o di non dover fare alcuna offerta.
Se il danneggiato non ottiene risarcimento in via stragiudiziale, decorso il termine dell’istruttoria o ricevuta risposta negativa alle richieste, dovrà agire
in via giudizialecontro l’assicurazione ed il suo assicurato, in veste di litisconsorte, mediante l’azione diretta.